vilipendio d’immagine
Nel corso di una recente manifestazione fieristica di rilievo nazionale dedicata al settore funerario è capitato di veder pubblicizzare un’impresa fornitrice di articoli funerari con una fotografia di Steve Jobs accanto a una bara.
Al di là della liceità dell’uso di una foto a fini pubblicitari senza averne probabilmente acquisito i necessari diritti, viene da domandarsi se sia decoroso sfruttare in tal modo l’immagine di un defunto.
Tutti gli operatori del comparto funerario conoscono bene il reato di vilipendio di cadavere previsto dal codice penale avente lo scopo di tutelare la salma o altro genere di resti (comprese le ceneri). Non è esplicitato cosa significhi il termine vilipendio, tuttavia è chiaro lo scopo della norma e delle sue interpretazioni nel tentativo di preservare la dignità dell’essere umano anche dopo la morte garantendo il sentimento di pietà verso i defunti.
Ma al di là dello stretto riferimento normativo, verrebbe spontaneo pensare che anche l’immagine del defunto sia da considerarsi un patrimonio da tutelare in quanto evidentemente legata a una persona perfettamente riconoscibile nell’immagine stessa (soprattutto nel caso di un personaggio pubblico). Quindi non è forse improprio e svilente lo sfruttamento della foto del cofondatore di Apple a fini di marketing e in un contesto totalmente avulso da quello nel quale egli è divenuto celebre?